La legittimazione passiva nelle cause di risarcimento dei danni subiti dal terzo trasportato, ai sensi dell’art. 141 del Dlgs n. 209/2005 (codice delle assicurazioni private).
A norma dell’art. 141 comma 1 cod. ass., il danno subito dal terzo trasportato è risarcito – salva l’ipotesi di sinistro causato da caso fortuito – dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti.
Secondo la sentenza n. 4147 del 13.02.2019 della 3^ sezione della Corte di Cassazione, l’azione prevista dall’art. 141 presupporrebbe comunque l’accertamento della corresponsabilità del vettore.
La nozione di “caso fortuito” che esclude l’applicabilità della norma dovrebbe, infatti, essere intesa – conformemente al tradizionale concetto giuridico – come ricomprensiva, oltre alle cause naturali, anche delle condotte umane, compresa quella del conducente dell’altro veicolo coinvolto nel sinistro.
L’assicurazione del vettore potrebbe, conseguentemente, essere chiamata a risarcire il trasportato solo a condizione che non si sia preliminarmente accertato che la condotta dell’altro conducente fosse stata la causa esclusiva del sinistro. In ipotesi, ricorrerebbe quel caso fortuito che, per espressa previsione normativa, esclude l’operatività della norma.
L’astrazione dall’accertamento delle responsabilità riguarderebbe, infatti, solo la loro ripartizione, non già una presunta “oggettivizzazione” della responsabilità del vettore.
Tale interpretazione è stata, successivamente, disattesa dalla stessa 3^ Sezione, con la recente sentenza n. 17963 del 23.06.2021.
Secondo questa pronuncia, l’art. 141 cod. ass., nel consentire al terzo trasportato di agire nei confronti dell’assicuratore del proprio vettore sulla base della semplice allegazione e prova del danno e del nesso causale, “a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”, introdurrebbe una tutela rafforzata del danneggiato trasportato, come affermato da Corte cost. n. 440/2008.
Potrebbe certamente essere, a quest’ultimo, opposto il “caso fortuito”, che non andrebbe però identificato con la condotta colposa del conducente dell’altro veicolo coinvolto, ma solamente con l’incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione.
È proprio la peculiarità dell’azione – promossa nei confronti di un vettore che potrebbe non essere responsabile del sinistro – a spiegare perché il danneggiato possa essere risarcito solo entro il massimale minimo di legge piuttosto che quello contrattuale e perché l’assicurazione del vettore abbia il diritto di rivalersi nei confronti dell’impresa assicurativa del responsabile civile.